I rapporti tra nuovo e vecchio amministratore.
La Corte di Cassazione Civile con sentenza Cassazione Civile n. 6760/2019 si pronuncia sugli obblighi dell’amministratore di consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione inerente al condominio dallo stesso amministrato sino a quel momento.
Infatti la Cassazione precisa che la semplice messa a disposizione della documentazione , non equivale ad una materiale consegna, cui peraltro l’amministratore è obbligato a norma dell’art. 1129 c.c., comma 8, come modificato dalla L. n. 220 del 2012, secondo cui “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
L’obbligo di restituzione, anche prima della riforma, costituiva uno dei momenti più delicati momenti inerenti al “passaggio di consegne” fra vecchio e nuovo amministratore. Il nuovo amministratore che subentra nell’incarico ha interesse a prendere il prima possibile possesso di tutta la documentazione inerente al condominio acquisito, il vecchio amministratore, invece, può essere disinteressato ad occuparsi di un condominio con il quale si è interrotto definitivamente il rapporto professionale, ma il ritardo nel passaggio di consegne può essere fonte per il condominio di rilevanti danni.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, il mancato adempimento di tale dovere rientra tra le ipotesi per cui si può richiedere legittimamente l’adozione di un provvedimento di urgenza, finanche a norma dell’art. 700 c.p.c.