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Accordo di Separazione tramite negoziazione assistita e trasferimento immobiliare

La Corte di Cassazione , seconda sezione con sentenza n. 1202 del 21 gennaio  2020 precisa che : “Ove i coniugi raggiungano, in sede di negoziazione assistita, un accordo di separazione consensuale ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari, la trascrizione di tale accordo richiede, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, l’autenticazione del relativo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”

La vicenda trae origine dall’autentica delle sottoscrizioni di due coniugi in calce al verbale dell’accordo di separazione personale concluso ai sensi dell’art. 6 d. I. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, che conteneva la regolamentazione degli aspetti personali della separazione riguardanti i coniugi, l’affidamento condiviso del figlio minore di età, la determinazione dell’assegno mensile dovuto dal marito per il mantenimento del minore, il trasferimento in favore della moglie della proprietà della quota di metà dell’immobile adibito a casa coniugale, dietro corrispettivo della somma di Euro  XXX con accollo dell’obbligo di pagamento del mutuo ipotecario, la previsione dell’obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso l’agenzia del territorio servizio di pubblicità immobiliare. Il conservatore dei registi immobiliari non procedeva alla trascrizione dell’accordo

Al fine di capire tale situazione bisogna soffermarci sul d.l 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla Legge  10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. procedura di negoziazione assistita da avvocati, nuovo strumento di composizione amichevole delle liti. L’art. 5, dispone che l’accordo che compone la controversia venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il comma 3 del citato art. 5 prevede che, quando le parti, con l’accordo, concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La procedura di negoziazione assistita ricomprende anche la possibilità di addivenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. L’art. 6 del .l. n.132 del 2014 delinea un procedimento articolato in più fasi, i cui tratti caratterizzanti sono da individuarsi nella necessaria presenza di almeno un avvocato per parte e nel coinvolgimento del Procuratore della Repubblica. Sicché, il combinato disposto dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, impone, per procedersi alla trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare (eventualmente) contenuto nell’accordo di separazione o divorzio, l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti. Ciò anche in conformità con il disposto dell’art. 2657, comma l, c.c., secondo cui«la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata accertata giudizialmente».

Tale interpretazione è conforme all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato il carattere tassativo della disposizione di cui all’art. 2657 c.c. e che, con riferimento alla trascrivibilità dell’accordo di separazione che riconosca ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operi il trasferimento a favore di uno di essi, è necessario che il verbale sia autenticato da parte di un pubblico ufficiale.

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