I danni per concorrenza sleale devono essere provati
La Cassazione con ordinanza 3811/2020 ha confermato un principio ormai pacifico che afferma: “il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione”
Il danno cagionato non è “in re ipsa” ma è conseguenza della concorrenza sleale e richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all’equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c
La facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia accertato l’ esistenza di un danno; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte