Il danno da perdita parentale non può essere considerato “in re ipsa” e deve essere provato dal danneggiato
La Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 11200/2019 ritorna a soffermarsi su un tema estremamente dibattuto inerente alla esistenza del danno da perdita parentale per il solo fatto del verificarsi dell’evento illecito.
Infatti, precisa la Corte che in caso di fatto illecito, determinato dalla lesione del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti è, titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito, ed ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, ma condizionatamente in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonchè alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013; id. Sez. L -, Sentenza n. 14655 del 13/06/2017).
Quindi precisa la Corte che la relazione di parentela non può costituire “ex se” prova del danno da perdita del rapporto parentale, da intendersi quale venire meno della comunanza spirituale con il vittima che implica, non necessariamente la convivenza (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016), ma certamente la prova del concreto atteggiarsi dei rapporti e delle relazioni effettivamente intrattenute dal familiare con la vittima.
La mera relazione di consanguineità non è quindi da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, gravando sui congiunti l’onere di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016).
La Corte di Appello di Roma, nella sentenza impugnata omette qualsiasi considerazione sull’ esistenza ed entità del danno non patrimoniale riconosciuto a ciascuno dei parenti, liquidando il “quantum” in una misura standard eguale per ciascun familiare in base esclusivamente alla astratta relazione di parentela anagrafica, con ciò pronunciando in modo difforme dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell’uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa” ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1410 del 21/01/2011. Vedi Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 16018 del 07/07/2010).