La sofferenza umana non può essere considerata un elemento giuridicamente irrilevante
La Corte di Cassazione, VI sez. civile, con ordinanza n.23153 del 17 settembre 2019 ritorna sul dibattuto problema del risarcimento del danno catastrofale.
La problematica trae origine dalla richiesta degli eredi di Tizio, deceduto in seguito allo schiacciamento di un veicolo, di veder riconosciuto, iure hereditatis, il danno morale catastrofale subito dal defunto a causa della morte avvenuta dopo diverse ore dal sinistro stradale.
Al fine di capire la risarcibilità dei danni non patrimoniali spettanti agli eredi della vittima, la Corte di Cassazione parte da una precisa distinzione del danno biologico dal danno morale soggettivo e precisa:
- “’danno biologico’ (cd. ‘danno terminale’) determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all’exitus.
L’accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un ‘apprezzabile lasso temporale’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
- “’danno morale cd. soggettivo’ (cd. ‘danno catastrofale’ o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine-vita.
Trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell”an’ presuppone la prova della ‘cosciente e lucida percezione’ dell’ineluttabilità della propria fine(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014);
La giurisprudenza della Cassazione precisa che il diritto al risarcimento del ‘danno biologico terminale’ è configurabile – e quindi trasmissibile jure hereditatis – ove intercorra ‘un apprezzabile lasso di tempo’ tra la lesione e la morte, essendo irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità, presupposto invece del diverso danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico
Quindi nell’intervallo temporale tra la lesione e la morte, matura sempre un danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene ‘salute’), come rileva Cass. 22541/2017 e a questo, può aggiungersi un da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (definita agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus.
Se, nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in particolare l’imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto al danno biologico; se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica, un peculiare danno morale terminale;
La cassazione quindi riprende e riafferma l’orientamento espresso dalla Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26727 del 2018, precisando che nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignità della persona umana (art. 2 Cost.), deriva la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste sia sotto il profilo biologico, sia sotto il profilo psicologico ‘morale’.
Non è infatti sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante.