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Cosa succede …in caso di divorzio ?

Tralasciando le cause che portano una coppia a decidere di separarsi, di particolare importanza è capire gli effetti di tale decisione.

Effetti che non si esauriscono con la semplice omologa del divorzio anzi… dobbiamo soffermarci soprattutto sugli  effetti economici che  tale decisione  determina.

Con il Divorzio:

A) TFR ( Trattamento di fine rapporto)

Il coniuge divorziato ha diritto a percepire, secondo la legge sul Divorzio, una quota del suo TFR (Trattamento di fine rapporto). 

Perché tale quota sia riconosciuta al coniuge divorziato devono sussistere due presupposti:

1)il coniuge divorziato deve percepire periodicamente un assegno divorzile, quindi se non ha diritto all’assegno o l’ha percepito in una unica e sola soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR;

2) il coniuge divorziato non sia  convolato a nuove nozze; in caso di convivenza invece ha diritto alla quota del TFR.

Diversa la situazione se il TFR è maturato prima della sentenza di divorzio o dopo.

Nel caso in cui sia già maturato, bisognerebbe farne menzione nell’atto di divorzio.

Se viene maturato in seguito al divorzio, in mancanza di spontanea corresponsione da parte del coniuge divorziato( caso più comune), il coniuge titolare del diritto potrà presentare specifica istanza al Tribunale perché sia verificato e riconosciuto tale diritto.
Secondo la legge sul Divorzio al coniuge divorziato spetta il 40% del TFR, ma bisogna precisare che tale percentuale deve essere calcolata per il periodo in cui è durato il vincolo matrimoniale. In tale periodo deve essere calcolato anche il periodo di separazione

B) Assegno di divorzile

L’art. 5 della legge 898/1970 afferma che : “…Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.”

L’assegno divorzile e la sua applicabilità è stato oggetto di recente revisione . Infatti la Cassazione  a Sezioni Unite  ha  superato il concetto di TENORE DI VITA  per passare ad una analisi COMPATIVA delle diverse condizioni economiche dei due coniugi.

Il Giudice che si troverà a valutare se concedere o meno l’assegno divorzile dovrà analizzare il reale apporto  che il coniuge ha portato alle condizioni economiche della familia; alla durata del matrimonio, all’età del coniuge, alla sua istruzione e alle possibilità di miglioramento che lo stesso nel tempo potrà ottenere.

Cessa l’obbligo dell’assegno divorzile quando:

– il coniuge che lo percepisce contrae nuovo matrimonio;

– è economicamente autosufficiente.

C) Diritti successori

In seguito al divorzio all’ex coniuge superstite non spetta alcun diritto successorio. In caso il defunto versava al suo ex coniuge l’assegno divorzile, tale obbligo sussiste in capo agli eredi nei limiti della capienza dell’eredità.

Naturalmente in questo caso è rideterminato l’assegno di divorzio che deve essere quantificato secondo il numero di eredi, le loro condizioni economiche e il valore dell’eredità

D) L’impresa familiare

In caso i coniugi svolgevano insieme un’attività economica sotto forma di impresa familiare, con il divorzio cessa il rapporto di coniugio e quindi viene meno un presupposto dell’impresa familiare.

Infatti L’impresa familiare è l’attività economica svolta dai componenti di una famiglia, legati da un rapporto di parentela.

In virtù di tale rapporto hanno diritto a partecipare alle decisioni, al mantenimento e a tutti i diritti scaturenti.

E) Fondo patrimoniale 

Con il divorzio si scioglie il fondo patrimoniale, ossia quello strumento giuridico che consente ai coniugi , ad uno di essi o anche ad un terzo di vincolare i beni per i bisogni  della propria famiglia.

Eccezione a tale principio è  il caso in cui nella famiglia vi siano figli minori. In tale situazione il fondo patrimoniale dura sino al compimento della maggiore età del figlio più piccolo.

F)Pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità spetta al coniuge divorziato se lo stessobeneficiava, al momento della morte dell’ex coniuge,  dell’assegno di divorzio versato periodicamente.

 Sussistono i requisiti se:

– l’ex coniuge abbia contratto nuovo matrimonio;

– se la pensione è il frutto del lavoro svolto dal coniuge deceduto durante il periodo di matrimonio.

Consideriamo invece il caso in cui è il coniuge deceduto ad aver contratto nuovo matrimonio.

In questo caso la pensione di reversibilità dovrà essere divisa tra i due coniugi tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni.

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