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Pignoramento presso terzi effetti interruttivi sul credito

La Cassazione con sentenza 6170/2020 ha precisato che :”L’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato; con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell’art. 2944 c.c., ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito.

La Suprema Corte ha osservato che, con riguardo alla prescrizione del credito oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione ai sensi dell’art. 552 c.p.c., va escluso in primo luogo che possano applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2953 c.c., in quanto l’ordinanza di assegnazione di un credito pignorato non è in alcun modo equiparabile ad una sentenza di condanna, ma costituisce solo un provvedimento giudiziale esecutivo atto a trasferire la titolarità del medesimo credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente. Inoltre, l’ordinanza di assegnazione – in quanto atto meramente esecutivo – non è suscettibile né di appello né di passaggio in giudicato. . 

L’atto di pignoramento di un credito presso terzi costituisce esercizio in giudizio del diritto di credito posto a base dell’esecuzione, non di quello spettante al debitore verso il terzo, che è semplicemente il bene oggetto del pignoramento stesso. 

D’altronde il processo esecutivo, di regola, non si conclude con un provvedimento giudiziale che accerti (o attui) tale diritto In tale ottica può quindi attribuirsi, in primo luogo, alla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento di cui all’art. 543 c.p.c., carattere interruttivo, esclusivamente istantaneo, della prescrizione del credito pignorato, ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, c.c., quale atto di esercizio del diritto stesso, sul piano sostanziale, effettuato dal creditore procedente in surroga del debitore esecutato. 

Certamente poi, in caso di dichiarazione di quantità positiva da parte del terzo debitor debitoris, la prescrizione deve considerarsi (nuovamente) interrotta, sempre con effetti istantanei, ai sensi dell’art. 2944 c.c., in virtù di detta dichiarazione, perché questa di certo integra un sostanziale atto di riconoscimento del proprio debito da parte del terzo. Una volta resa la dichiarazione di quantità, poiché l’assegnazione del credito pignorato non costituisce provvedimento di accertamento dello stesso e il creditore procedente semplicemente subentra nella medesima posizione di titolare del diritto di credito già spettante al debitore esecutato, la relativa ordinanza non può avere, di regola, diretta incidenza sul decorso della prescrizione di quel diritto: essa si limita, infatti, a trasferire la titolarità del diritto di credito pignorato, nella situazione in cui esso si trova, ma non lo costituisce né lo modifica. 

Di conseguenza, la prescrizione è interrotta dalla dichiarazione positiva del terzo, ai sensi dell’art. 2944 c.c., ma non dalla conseguente assegnazione del credito.

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