Pignoramento presso terzi effetti interruttivi sul credito
La Cassazione
con sentenza 6170/2020 ha precisato che :”L’atto di pignoramento presso terzi
ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai
sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945,
commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal
creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del
procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono
comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo
della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e
ss. c.c.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta,
con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell’atto
di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo,
ai sensi dell’art. 2944 c.c., ma non dalla conseguente successiva assegnazione
del credito.
La Suprema Corte ha osservato che, con riguardo alla prescrizione del credito
oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione ai sensi dell’art. 552
c.p.c., va escluso in primo luogo che possano applicarsi le disposizioni di cui
all’art. 2953 c.c., in quanto l’ordinanza di assegnazione di un credito
pignorato non è in alcun modo equiparabile ad una sentenza di condanna, ma
costituisce solo un provvedimento giudiziale esecutivo atto a trasferire la titolarità
del medesimo credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente.
Inoltre, l’ordinanza di assegnazione – in quanto atto meramente esecutivo – non
è suscettibile né di appello né di passaggio in giudicato. .
L’atto di pignoramento di un credito presso terzi costituisce esercizio in
giudizio del diritto di credito posto a base dell’esecuzione, non di quello
spettante al debitore verso il terzo, che è semplicemente il bene oggetto del
pignoramento stesso.
D’altronde il processo esecutivo, di regola, non si conclude con un
provvedimento giudiziale che accerti (o attui) tale diritto In tale ottica può
quindi attribuirsi, in primo luogo, alla notificazione al terzo dell’atto di
pignoramento di cui all’art. 543 c.p.c., carattere interruttivo, esclusivamente
istantaneo, della prescrizione del credito pignorato, ai sensi dell’art. 2943,
ultimo comma, c.c., quale atto di esercizio del diritto stesso, sul piano
sostanziale, effettuato dal creditore procedente in surroga del debitore
esecutato.
Certamente poi, in caso di dichiarazione di quantità positiva da parte del
terzo debitor debitoris, la prescrizione deve considerarsi (nuovamente)
interrotta, sempre con effetti istantanei, ai sensi dell’art. 2944 c.c., in
virtù di detta dichiarazione, perché questa di certo integra un sostanziale
atto di riconoscimento del proprio debito da parte del terzo. Una volta resa la
dichiarazione di quantità, poiché l’assegnazione del credito pignorato non
costituisce provvedimento di accertamento dello stesso e il creditore
procedente semplicemente subentra nella medesima posizione di titolare del
diritto di credito già spettante al debitore esecutato, la relativa ordinanza
non può avere, di regola, diretta incidenza sul decorso della prescrizione di
quel diritto: essa si limita, infatti, a trasferire la titolarità del diritto
di credito pignorato, nella situazione in cui esso si trova, ma non lo
costituisce né lo modifica.
Di conseguenza, la prescrizione è interrotta dalla dichiarazione positiva del
terzo, ai sensi dell’art. 2944 c.c., ma non dalla conseguente assegnazione del
credito.