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Danno da perdita parentale : modalità di calcolo

La Cassazione con  ordinanza n. 5458/2020 precisa che:  in  caso sussista  un danno da perdita della capacità lavorativa, la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima dal momento dell’illecito a quello della liquidazione; dall’altro, la capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento in cui si compie l’operazione di liquidazione.

Tale vicenda trae origine dalla richiesta di Tizio contro una assicurazione svizzera affinchè, in solido con il conducente dell’ auto coinvolta nell’incidente, fosse condannata al risarcimento dei danni subiti.  Il Tribunale riconosceva un concorso di colpa nel 75% all’auto e nel 25% a Tizio. Tizio appellava la sentenza di primo grado, ma la Corte di Appello pur aderendo alla richiesta di nuova Ctu, riteneva infondato il suo motivo e veniva rigettato l’appello. 
Gli Ermellini nell’analisi della sentenza evidenziano che la  Corte di merito ha compiuto la capitalizzazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica in base ai criteri di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, assumendo come coefficiente moltiplicatore quello dell’età del danneggiato alla data di deposito della sentenza, anziché quello dell’età al momento del sinistro ed ha, poi, ritenuto di eliminare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. 

Come più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, i coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 sono superati e da ritenere ormai inapplicabili, per una serie di ragioni, fra le quali emergono soprattutto l’innalzamento della durata della vita media, la mancanza di differenza del coefficiente tra uomo e donna e l’assunzione come saggio di interesse di quello del 4,5 per cento, ormai inesistente sul mercato finanziario italiano. 

La giurisprudenza, precisa la Corte di Cassazione, ha invitato i giudici di merito ad utilizzare criteri diversi, purché aggiornati e scientificamente corretti.

Più specificamente, si è sottolineato come, in presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto da persona che aveva già, al momento dell’illecito, un reddito da lavoro, la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima «dal momento dell’illecito a quello della liquidazione», danni per i quali il lucro cessante è ormai certo; dall’altro, la capitalizzazione dei redditi futuri «che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento in cui si compie l’operazione di liquidazione. 

Ciò in adempimento della regola fondamentale per cui il danno passato, cioè già compiuto, è soggetto alla rivalutazione, mentre il danno futuro deve essere capitalizzato. 

Ne deriva che la Corte di merito non soltanto non ha tenuto presente tali indicazioni, ma, applicando un criterio ormai desueto e non più utilizzabile, ha pure indebitamente ridotto l’entità del risarcimento spettante all’odierno ricorrente calcolando l’età del medesimo al momento della liquidazione anziché a quella del sinistro. 

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