Danno da perdita parentale : modalità di calcolo
La Cassazione con ordinanza n. 5458/2020 precisa che: in caso sussista un danno da perdita della capacità lavorativa, la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima dal momento dell’illecito a quello della liquidazione; dall’altro, la capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento in cui si compie l’operazione di liquidazione.
Tale vicenda
trae origine dalla richiesta di Tizio contro una assicurazione svizzera
affinchè, in solido con il conducente dell’ auto coinvolta nell’incidente,
fosse condannata al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale riconosceva un concorso di colpa
nel 75% all’auto e nel 25% a Tizio. Tizio appellava la sentenza di primo grado,
ma la Corte di Appello pur aderendo alla richiesta di nuova Ctu, riteneva
infondato il suo motivo e veniva rigettato l’appello.
Gli Ermellini nell’analisi della sentenza evidenziano che la Corte di merito ha compiuto la
capitalizzazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica in
base ai criteri di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, assumendo come
coefficiente moltiplicatore quello dell’età del danneggiato alla data di deposito
della sentenza, anziché quello dell’età al momento del sinistro ed ha, poi,
ritenuto di eliminare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Come più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, i coefficienti di
capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 sono superati e da ritenere
ormai inapplicabili, per una serie di ragioni, fra le quali emergono
soprattutto l’innalzamento della durata della vita media, la mancanza di
differenza del coefficiente tra uomo e donna e l’assunzione come saggio di
interesse di quello del 4,5 per cento, ormai inesistente sul mercato
finanziario italiano.
La giurisprudenza, precisa la Corte di Cassazione, ha invitato i giudici di
merito ad utilizzare criteri diversi, purché aggiornati e scientificamente
corretti.
Più specificamente, si è sottolineato come, in presenza di un danno da perdita
della capacità lavorativa sofferto da persona che aveva già, al momento
dell’illecito, un reddito da lavoro, la liquidazione debba avvenire sommando
due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima «dal
momento dell’illecito a quello della liquidazione», danni per i quali il lucro
cessante è ormai certo; dall’altro, la capitalizzazione dei redditi futuri «che
la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in
base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della
vittima al momento in cui si compie l’operazione di liquidazione.
Ciò in adempimento della regola fondamentale per cui il danno passato, cioè già
compiuto, è soggetto alla rivalutazione, mentre il danno futuro deve essere
capitalizzato.
Ne deriva che la Corte di merito non soltanto non ha tenuto presente tali
indicazioni, ma, applicando un criterio ormai desueto e non più utilizzabile,
ha pure indebitamente ridotto l’entità del risarcimento spettante all’odierno
ricorrente calcolando l’età del medesimo al momento della liquidazione anziché
a quella del sinistro.