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Il diritto di visita del genitore non affidatario è suscettibile di coercizione?

La Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 6471/2020 è chiamata a rispondere sulla questione di stabilire se il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario al figlio minore sia suscettibile di coercibilità in via indiretta per le modalità di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ.

La risposta è negativa, né potrebbe essere altrimenti per ragioni che leggono nel diritto di famiglia un diritto speciale

Per il diritto generale delle obbligazioni, la mancata spontanea esecuzione della prestazione da parte del debitore fa sì che resti  insoddisfatto l’interesse del creditore, ma l’ordinamento giuridico appresta rimedio.

L’obbligo che non è stato spontaneamente adempiuto può così essere eseguito con  strumenti idonei a garantirne l’esecuzione senza la cooperazione del debitore e contro la volontà di questi.

All’interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ. si accompagna l’esercizio di comune accordo nell’attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi.

Si realizza, quindi,  il “diritto- dovere” di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l’altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole.

Ogni diversa lettura del dovere di visita che volesse affermarne la sua natura di vero e proprio obbligo, coercibile ad iniziativa dell’altro genitore o dello stesso figlio minore, urterebbe con la qualificazione di strumento di realizzazione dell’interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza.

 Non è quindi applicabile l’art. 614 cpc in quanto presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna. Il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile.

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