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Da quando decorre il mantenimento del figlio naturale?

La Corte di Cassazione con  ordinanza n. 8816/2020 precisa che : L’obbligazione di mantenimento ex art. 148 cod. civ. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione. Infatti, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica. Il principio, tuttavia, è stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisando che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell’introduzione del giudizio, bensì una condizione dell’azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa.

Nell’ipotesi inversa, qual è quella che qui si è determinata, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore.

In conclusione, deve quindi affermarsi che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico dei genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto. Resta fermo il potere del giudice di merito di graduare il quantum debeatur in relazione ai diversi periodi di vita del minore, anziché prevedere un unico importo medio, fissandone le relative decorrenze.

La vicenda trae origine dalla richiesta di Tizia di veder riconosciuto il mantenimento del figlio dopo la fine della convivenza con Tizio, padre del bambino. Mantenimento riconosciuto dal Tribunale dei Minorenni in  circa € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie  e rideterminato dalla Corte di Appello in € 1800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.

 A questo punto Tizia richiede, a mezzo precetto, il pagamento delle somme dovute da Tizio a decorrere dalla domanda giudiziale. Tizio si oppone, evidenziando che la richiesta può decorrere dal decreto della Corte di Appello o dal provvedimento del Tribunale.

Tizia decide di ricorrere in Cassazione che stabilisce che il mantenimento  decorre dalla domanda

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