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Il datore di lavoro può effettuare registrazioni dei dipendenti?

Chiariamo immediatamente che il datore di lavoro non può, con nessun sistema elettronico registrare il dipendente.L’art. 4 dello statuto dei lavoratori L. 300/1970  sanciva  un espresso divieto dell’uso “di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. Attualmente tale articolo è stato modificato Con il Jobs Act (D. Lgs 151/2015) il quale precisa: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi…….”.Tale articolo, così modificato, precisa che gli impianti audiovisivi  e gli altri strumenti possono essere utilizzati : per esigenze organizzative e produttive,

per la sicurezza del lavoro;

per la tutela del patrimonio aziendale.

Inoltre regolamenta le modalità di installazione di tali strumenti digitali che possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Ovviamente la presenza di tali strumenti deve essere adeguatamente segnalata. Diversa la situazione se il datore di lavoro controlla il telefono o il computer del dipendente. Situazione possibile se:

il telefono e il computer sia aziendale e dato in dotazione dall’azienda;

siano stabilite con precisione le regole di utilizzo e l’effettuazione dei controlli, il tutto ovviamente nel rispetto della privacy.

Il datore di lavoro, inoltre , non potrà registrare le telefonate con il suo dipendente durante gli orari di lavoro. Diversamente le telefonate possono essere registrate in altri contesti, anche senza il consenso delle parti coinvolte.

Bisogna precisare, però, che chi registra deve essere presente al momento della registrazione, non può, assolutamente, allontanarsi dall’apparecchio lasciando intendere all’altra parte che sia ascoltato.

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