Le ringhiere dei balconi sono parti di proprietà esclusiva o parti comuni dell’edificio?
La Corte di Cassazione, sezione sesta, con sentenza n. 10848/2020 si è soffermata nel verificare se le ringhiere di un edificio possano o come essere configurate come parti comuni dello stesso o di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1117 c.c., 1125 c.c., 116 c.p.c. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto il Tribunale di Milano avrebbe errato a ricomprendere le ringhiere ed i divisori dei balconi tra le parti condominiali, né avrebbe spiegato quali siano le caratteristiche tali da giustificarne il rilievo architettonico e prospettico.
Il motivo di ricorso è volto perciò a contrastare sotto il profilo fattuale la ricostruzione operata dal Tribunale di Milano, che si è poi conformato al principio di diritto elaborato da un orientamento consolidato della Corte di Cassazione , secondo cui, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.