Responsabilità civile dei magistrati
In tema di responsabilità civile del magistrato, la terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.7760/2020 ha cassato la sentenza d’appello di rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti dell’autorità giudiziaria requirente, dai figli minori per l’uccisione della propria madre da parte del padre, avvenuta dopo la presentazione di reiterate denunce di minacce rivolte verso la vittima.
Il caso trae origine dall’omicidio di una donna da parte del marito. La donna aveva più volte denunciato il marito con il quale aveva in corso di causa una separazione molto conflittuale per l’affidamento dei figli. Denunce sottovalutate dalla Procura competente.
La Corte di Cassazione afferma, quindi, che «In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa), la quale potrebbe anche mancare o essere Inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
È, inoltre, giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che «In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione delle regole di diritto