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Quietanza di pagamento senza data cerca e sua opponibilità

La Corte di Cassazione, con sentenza n.14599/2020,  evidenzia un principio importante nell’ambito del rapporto condominiale in merito ad una quietanza priva di data certa: “La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 cod. dv., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex artt. 543 ss. cod. proc. civ.,i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto di pignoramento”.

La questione di diritto sottoposta  ad analisi è, dunque, se il singolo condomino sia contitolare del rapporto contrattuale posto in essere dal condominio ovvero versi in condizioni di terzietà e, quindi, sia a lui opponibile o meno  la quietanza senza data certa.

Tale situazione nasce  quando il titolare di un’impresa viene pignorato delle somme a lui dovute da un  condominio di cui la pignorante è condomina. Il condominio terzo pignorato però rende dichiarazione negativa ritenendo di aver già pagato, esibendo una quietanza priva di data certa. Il Tribunale ritiene che l’estinzione del debito non è provata perché la quietanza priva di data certa non può essere opposta alla creditricve. La decisone viene appellata.

 E’ stato ribadito, dalle Sezioni Unite,  il principio di diritto secondo cui nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota .

In  virtù di ciò si pone il problema se la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa, rilasciata al Condominio sia comunque opponibile alla ditta che ha eseguito i lavori, in quanto parte del rapporto contrattuale.

Sebbene il condominio sia un ente di gestione con limitata soggettività e sprovvisto di un patrimonio proprio, il suo amministratore non agisce nella qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini. La circostanza che questi ultimi rispondano delle obbligazioni assunte dal condominio, in ragione dell’inesistenza di un patrimonio separato, non comporta che essi assumano pure il ruolo di parte in senso tecnico  nei rapporti contrattuali costituiti da quest’ultimo. Gli atti giuridici posti in essere dall’amministratore vanno, infatti, riferiti comunque al condominio, quale ente di gestione di un interesse collettivo.

Dunque, anche la quietanza del pagamento effettuato dal condominio, a valere quale dichiarazione di scienza resa dal creditore  fa stato fra queste parti nell’ambito di un rapporto cui il singolo condomino resta, almeno a questi fini, terzo.

Nei confronti del singolo condomino, pertanto, la quietanza di pagamento «non è certa e computabile», ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. D’altro canto, se si ragionasse diversamente, si dovrebbe finire col dire che il medesimo atto – la quietanza sprovvista di data certa anteriore al pignoramento – sarebbe opponibile aI condomino  pignorante nei limiti della quota condominiale millesimale ed inopponibile per il resto; il che ovviamente contrasta con la necessaria unicità degli effetti dell’atto giuridico.

In una prospettiva diversa, ma affine a quella in esame, la  Corte di Cassazione  ha ribadito la terzietà del condominio anche in relazione alla prova della simulazione delle quietanze relative all’avvenuto pagamento degli oneri condominiali, che dunque può essere fornita «senza limiti», ai sensi dell’art. 1417 cod. civ.

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