pi Responsabilità medica e insufficiente informazione – ASSISTENZA LEGALE TOSCANO-ZIGARELLA
info@studiolegaletoscanozigarella.com
+393519964665

Blog

Approfondimenti tematici

Responsabilità medica e insufficiente informazione

La Corte di Cassazione, sezione terza, con ordinanza n. 17806/2020   ha analizzato in modo preciso e dettagliato le varie conseguenze inerenti ad una omessa o insufficiente informazione del paziente  precisando i vari casi:

  1. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha  cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui  il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, : in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute
  2.  omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha  cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui  il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà  esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente;
  3. omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni  preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente  avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con  riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano  puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi  comunque in relazione causale con la condotta, poichè, in presenza di  adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà  valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore  danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico  invalidante del soggetto;
  4.  omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia  cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di  sottoporsi: in tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
  5. Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla  salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati  ed attendibili accertamenti (come nel caso del tri-test eseguito su di una  partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza  alcuna, ulteriore indicazione circa l’esistenza di test assai più attendibili, quali  l’amniocentesi, la villocentesi, la translucenza nucale): in tal caso, il danno da  lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà  risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente

La Cassazione inoltre precisa che: “Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si  sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito “secundum legem artis”, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente.

Il paziente sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che:

a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;

b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicchè la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. “vicinanza della prova”;

c) il discostarnento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell’intervento operata dal medico

Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo.”

Leave a Reply

Translate »