Titolo esecutivo e cancellazione della società dal registro Imprese
La Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 20155/2017 afferma la validità del titolo esecutivo emesso a carico della società successivamente cancellata dal Registro Imprese.
Riconoscendo la validità del titolo, la Cassazione si sofferma sull’utilizzabilità dello stesso e nei confronti di chi il titolo può essere esecutivamente esercitato . L’analisi posta in essere dalla Cassazione parte dall’art. 2495 cc il quale dispone: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”
Si determina così un fenomeno successorio in virtù del quale l’estinzione della società non determina il venir meno dei debiti, ma subentrano i soci sia nelle posizioni passive che nelle posizioni attive.
In virtù di tale principio, cristallizzato dalla riforma societaria del 2003 e dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni n. 6070 /2013, si determina quanto segue:
- Se il titolo esecutivo è posto a favore della società, potrà essere utilizzato dalla persona fisica nei confronti del quale si realizza il fenomeno successorio;
- Se il titolo esecutivo è posto a carico della società, il creditore può esercitare i suoi diritti a carico della persona fisica, ma “…fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”