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Fecondazione post mortem e diritto al cognome paterno

La Cassazione con la sentenza  13000/2019 si sofferma sulla fecondazione post mortem e sul diritto del nascituro al cognome paterno. 

La sentenza trae origine dal diniego dell’ufficiale di stato civile di iscrivere la paternità della minore nell’atto di nascita. Bambina nata in Italia, in seguito a fecondazione assistita posta in essere dalla madre, all’estero, e successivamente alla morte del padre.

Si pone, allora, la necessità di individuare, nel silenzio del legislatore, lo status del figlio in tal modo venuto al mondo. Infatti, “a differenza di quanto previsto per la procreazione eterologa (inderogabilmente vietata nel disegno originario della legge n. 40 dei 2004,ma rivista per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014), nel caso di procreazione post mortem la nuova normativa non detta una disciplina dedicata alla fattispecie, sicché occorre chiedersi se possa applicarsi l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, sullo status giuridico del nato, anche quando il figlio sia nato (come nella specie) oltre i trecento giorni dalla morte del padre. Le opinioni espresse sono varie. Coloro i quali assumono che, anche in caso di procreazione medicalmente assistita, troverebbero applicazione i principi generali stabiliti nel codice civile in tema di filiazione naturale, si dividono tra chi sostiene che la nascita di un figlio da fecondazione artificiale omologa post mortem avvenuta in un periodo che non consente più l’operatività della presunzione di concepimento in costanza di matrimonio può solo giustificare la proposizione di una domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, con la conseguenza che un riconoscimento preventivo del marito mentre era ancora in vita sarebbe privo di effetti, e chi, invece, ritiene che la suddetta situazione non costituirebbe un ostacolo alla operatività della presunzione di paternità tutte le volte in cui possa essere provato, ai sensi dell’art. 234 cc.”

La sentenza  affronta l’analisi dei nuovi rapporti familiari che sono espressione dei mutamenti sociali e culturali. 

Non riconosce più e solo la filiazione biologica o adottiva, ma si sofferma su un’ulteriore forma di genitorialità dove il consenso diventa elemento determinante per la tutela del minore

In uno scenario, nel quale, la genitorialità spesso va staccandosi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti, è, allora, necessario porsi in un’altra prospettiva, dove il rapporto familiare non si pone più in termini convenzionali, in cui nuove ipotesi di relazioni intersoggettive calzano la scena della famiglia, che non può più essere solo quella che il codice civile ha previsto nel 1942. Il fenomeno dell’emersione di diverse relazioni intersoggettive nelle relazioni affettive è, del resto, in progressiva evoluzione, così da richiedere una tutela sistematica (e non più occasionale) dei fenomeni prima sconosciuti o ritenuti minoritari, imponendo soluzioni capaci di emanciparsi da quei modelli tradizionali che rischiano, ormai, di rivelarsi inadeguati rispetto ai primi.

La possibilità di applicare, quindi,  l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, sullo status giuridico del nato, muove dal rilievo che il legislatore non ha limitato espressamente l’applicabilità della norma in esame alle sole ipotesi di procreazione medicalmente assistita “lecita” ed ha, anzi, espressamente contemplato la sua applicabilità alla ipotesi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in relazione alla quale l’impossibilità di esercitare l’azione di disconoscimento della paternità e l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità presuppongono che, anche in simili casi, il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia sufficiente per l’attribuzione dello status di figlio.

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