Riassunzione e risarcimento: non sono concorrenti in caso di licenziamento
La Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 5406/2020 precisa che la riassunzione regolata ai sensi dell’art. 8 l. 604/1966. a differenza della reintegrazione a norma dell’art. 18 l. 300/1970, determina la ricostituzione ex nunc del rapporto di lavoro, sicché l’offerta del datore di lavoro di riassunzione corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto, che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti; con la conseguenza che, quando il lavoratore chieda nel ricorso presentato, il pagamento dell’indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell’indennità offrendo la riassunzione.
Tale interpretazione è poi conforme ai principi costituzionali, per la natura alternativa delle due obbligazioni di riassunzione e risarcimento del danno (Corte Cost. n. 194 del 1970 e n. 44 del 1996);
Il caso in esame trova la sua causa nel ricorso presentato dal sig. Tizio che deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 47 I. 92/2012, 112 c.p.c., per erronea applicazione del rito cd. Fornero, in assenza dei requisiti dimensionali del datore di lavoro per la tutela reale.
Gli Ermellini precisano, inoltre, che la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 8 l. 604/1966 (sostituito dall’art. 2 l. 108/1990), in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria(Cass. 8 giugno 2006, n. 13380; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1320).