Rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica
La Corte di Cassazione con sentenza 27099/2019 afferma che «Il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria».
Tale principio permette al consumatore finale di esercitare l’azione entro 10 anni dal pagamento dell’accisa, infatti l’azione da esperire è quella civilistica della ripetizione dell’indebito, quindi della restituzione della addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica che non era da pagare, considerando il termine prescrizione di 10 anni dal pagamento e non quello di decadenza. La Cass. 23 ottobre 2019, n. 27099, evidenzia, inoltre, che “il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso”.