Omessa comunicazione all’altro genitore del concepimento: responsabilità
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8459/2020 afferma che:“L’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione
La decisione trae origine dalla domanda giudiziale di Tizio di veder riconosciuto nei confronti di Caia un risarcimento di danni, perché ignaro del concepimento del figlio e quindi impossibilitato ad un rapporto genitoriale con lo stesso.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, precisando, in particolare, il fatto che il padre avesse sempre negato il riconoscimento e inoltre non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l’aspirazione alla genitorialità.
Infatti la Corte precisa che, la mera asserzione di avere dovuto rinunciare a godere della relazione con il figlio a causa del comportamento illecito della madre, non si risolve nel semplice diritto al risarcimento del danno,atteso che per consolidata affermazione della Corte di Cassazione, al di fuori dei casi in cui l’ illecito civile integri la fattispecie di reato, il danno non patrimoniale sia risarcibile soltanto alla compresenza di tre condizioni: (a) che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Tanto consegue che il soggetto leso è tenuto in ogni caso a fornire puntuale prova delle circostanze dimostrative della perdita del bene derivata dalla violazione del predetto interesse, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa”