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Mobbing familiare: coniugale e genitoriale

Dare una definizione precisa di mobbing familiare è difficile e complesso  sicuramente possiamo definirlo come : “ una persistente e continua svalutazione psicologica della vittima „ Tale   fenomeno assume una rilevanza particolare nell’ambito lavorativo dove il “capo” , il “dirigente” , i “colleghi” realizzano comportamenti prolungati nel tempo tali da svilire la personalità del lavoratore e costringerlo anche alle dimissioni.

E’ invece più complesso dare una definizione di mobbing in ambito familiare. La famiglia  che ,se da un punto di vista costituisce la prima cellula della società , da un altro punto è l’ambiente ristretto, chiuso tra le mura domestiche dove l’uomo può esercitare pressioni psicologiche e fisiche tali da svilire, umiliare e arrivare ad annientare totalmente la personalità del coniuge, che si trova indifeso e vittima della situazione senza alcuna possibilità di difendersi .

Nell’ambito del mobbing familiare bisogna distinguere il mobbing coniugale da quello genitoriale. Il mobbing coniugale si realizza con pressioni, attacchi, anche violenze fisiche, tese a svilire il ruolo del coniuge, a costringerlo a decisioni spiacevoli o a comportamenti di totale assenso alle decisioni dell’altro coniuge.

Può realizzarsi attraverso:

provocazioni continue;

critiche , giudizi offensivi e aggressivi;

rifiuto di collaborare all’interesse familiare;

sottrazione di beni comuni e tanti altri.

Il mobbing genitoriale, invece , si può realizzare in seguito alla separazione  o al divorzio in modo da sminuire l’altro genitore, emarginarlo dalle decisioni importanti del figlio, evitare o cercare di limitare o anche annullare gli incontri con i figli.

La figura del mobbing familiare è stato sdoganato con una sentenza della Corte di appello di Torino che precisa che ““I comportamenti dello S.  erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” . “ Il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita” ; “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni – fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing – con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”; tali condotte sono “violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall’art. 3 Cost. che trova, nell’art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione”;  La sentenza conclude evidenziando che deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà ”.

Pensare però che tali comportamenti possano solo portare ad un addebito della separazione è limitativo della gravità della situazione .

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