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Datore di lavoro, dipendente e investigatore privato

La Corte di Cassazione,sezione lavoro, con sentenza 11697/2020 ha evidenziato che deve ritenersi legittimo servirsi delle agenzie investigative per verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni in capo al dipendente  e precisamente i  comportamenti tenuti  dallo stesso al di fuori dell’ambito lavorativo  ma che sono disciplinarmente rilevanti .

Il caso in esame analizza il comportamento del dipendente che ha dichiarato di non potersi recare al lavoro per un trauma e poi ha trascorso la sua giornata in bicicletta con il figlio sulle spalle

Tale ipotesi non si può configurare come una forma di controllo datoriale circa l’esecuzione della prestazione ma una forma di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo illecito, fondato sul sospetto del mancato svolgimento illegittimo dell’attività lavorativa

 Nei casi nei quali il datore di lavoro sia indotto a sospettare che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito, anche il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione, giustifica l’espletamento del controllo .

Va rilevato, inoltre, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità  le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n.300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al

di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza. Nel caso di specie, la Cassazione, precisa che gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, mirando, piuttosto, esclusivamente ad una verifica dell’inesistente stato di incapacità lavorativa.

Ne discende, quindi,  la legittimità dell’accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo non attenendo gli stessi allo svolgimento dell’attività lavorativa bensì, all’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente.

 Inoltre, relativamente al controllo concernente l’adeguatezza della sanzione espulsiva, va rilevato che, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di licenziamento per

giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è ‘tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

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