Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 23583/19- licenziamento ritorsivo
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 23583/19- licenziamento ritorsivo
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23583/19 si è pronunciata sull’ingiustificato licenziamento del dipendente che si era assentato per una lunga malattia.
L’azienda aveva comunicato al lavoratore, al ritorno in servizio dopo la sua assenza, il licenziamento motivato “dalla scelta organizzativa di chiudere il settore produttivo della bigiotteria, argenteria e ottone per il calo di commesse riguardante tale settore, con conseguente soppressione della posizione e della funzione ricoperta dal lavoratore in azienda e impossibilità di ricollocamento in altre mansioni uguali o equivalenti”
La Corte di Appello che si era pronunciata in merito “osservava che dalla documentazione prodotta e le prove testimoniali avessero dimostrato l’inesistenza di una lavorazione dei materiali diversi dall’oro, la mancata adibizione esclusiva dell’operaio a tali lavorazioni, il carattere marginale delle stesse rispetto al complesso della produzione aziendale, le maggiori esperienze e conoscenze del Reclamante nel settore dell’incisione dell’oro rispetto a quelle dell’altro dipendente rimasto in servizio nonché l’assunzione, successiva al licenziamento, di una nuova dipendente che, nonostante il formale inquadramento come impiegata, di fatto era stata addetta anche alle lavorazioni dell’oro”
Tale quadro aveva evidenziato che non si era realizzata alcuna ristrutturazione aziendale, ma una “ipotesi di mera riduzione delle mansioni del reclamante relative alla cessazione di alcune lavorazioni, situazione peraltro inseritasi nel contesto di un andamento positivo del complessivo fatturato aziendale negli anni precedenti al recesso.”
La Corte territoriale, quindi, ravvisava la sussistenza del motivo ritorsivo del licenziamento, determinato dalla lunga assenza del dipendente per motivi di salute.
La Corte di Cassazione conferma quanto già disposto dalla Corte di Appello precisando che perché sussista il carattere ritorsivo del licenziamento occorre che detto intento sia esclusivo anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass.n. 14816 del 2005).
L’onere della prova del carattere ritorsivo grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datare di lavoro (cfr. Cass. nn. 10047 del 2004, 18283 del 2010).
La Cassazione precisa che per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (primo comma dell’art. 18 I. 300/70, come novellato dalla legge n. 92/2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 cod, civ.) o un giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.