Ripartizione spese condominiali
La Corte di Cassazione Civile con ordinanza n. 24925/19 si pronuncia sulla possibilità di deroga delle spese condominiali e il rapporto tra il regolamento condominiale e le norme codicistiche in materia.
La Corte precisa che i criteri di ripartizione delle spese condominiali, come stabiliti dall’art. 1123 cc, possono essere derogati come prevede la stessa norma e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (da cui scaturisce la natura contrattuale) sia in una delibera condominiale che venga approvata all’unanimità.
Gli artt. 1118, comma 1, e 1123 cc non precludono, infatti, la possibilità che i condomini regolamentino e differenzino gli oneri di gestione del condominio, determinando proporzioni maggiori o minori rispetto alla propria quota individuale di proprietà.
In assenza di limiti, gli oneri generali e le spese di manutenzione delle parti comuni possono essere divise in quote uguali tra i condomini o addirittura escludere da tali spese alcuni condomini.
La clausola del regolamento condominiale , precisa la Cassazione, è quindi ammissibile e deve essere interpretata nella sua organicità, tenendo conto delle regole contrattuali e di eventi storici che si sono realizzati nel tempo.