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Il padre che si disinteressa dei figli perde l’affidamento

La Cassazione con l’ordinanza 28244/2019 ribadisce un principio  fondamentale e più volte espresso che l’interesse dei minori in caso di separazione o divorzio è preminente rispetto a qualsiasi interesse dei genitori .

La Corte di Cassazione precisa che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione o del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione  di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’ apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità» (Cass.14840/2006).

La Cassazione, quindi precisa gli elementi fondamentali di cui il giudice di merito non può non tener conto nell’analisi sull’affidamento del minore :

  1. esclusivo interesse, formale e materiale della prole;

 

2)valutazione del comportamento del genitore, anche attraverso una analisi prognostica tesa a determinare la capacità  del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo.

 

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