La prescrizione e il rischio di un processo eterno
Dal 1 gennaio 2020 entra in vigore la nuova normativa sulla Prescrizione.
Dopo la sentenza di primo grado, che sia di assoluzione o di condanna , si bloccherà la Prescrizione e inizierà quello che può definirsi un processo eterno.
Tale norma, introdotta con un emendamento alla legge “Spazza Corrotti”, rivede integralmente la normativa sulla prescrizione, cioè quel termine trascorso il quale il reato si intende estinto.
La nuova normativa sulla Prescrizione non può essere letta ed interpretata senza considerare le problematiche processuali oggi esistenti.
Si rivoluzionano concetti e principi, espressione di uno Stato democratico e di diritto, senza porsi il problema della lunghezza del processo stesso o di tutte le problematiche giudiziarie esistenti.
Una visione parziale e non reale porterebbe a pensare che con l’interruzione della prescrizione si avrebbe la sicura punizione del reo e la tutela della parte offesa.
Ma tale analisi non è corretta
In primis vi è a parificazione tra una sentenza di condanna e una di assoluzione.
Tale parificazione porterebbe l’imputato, assolto in primo grado ad essere “ostaggio” di un processo ( eventuale Appello e Cassazione), infinito per la lunghezza dei processi, per il carico di lavoro dei tribunali e dei magistrati .
Tale analisi pone ictu oculi l’eventuale problema di costituzionalità di tale norma in rapporto al principio della ragionevole durata del processo (articolo 111, comma 2, Costituzione e articolo 6 CEDU), della presunzione di innocenza (articolo 27, comma 2, Costituzione), della finalità rieducativa della pena (articolo 27, comma 3, Costituzione).
Viene inoltre pregiudicato il diritto del contraddittorio. Considerando un processo infinito sarà sempre più difficile raccogliere prove a discarico dell’imputato., anche rinnovando l’interrogatorio dei testimoni.
Che valenza può essere data ad un testimone ascoltato dopo anni dall’evento che potrebbe non ricordare con precisione i fatti???!!!
Viene, quindi, pregiudicato il diritto di difesa costituzionalmente tutelato.