Affidamento congiunto e bigenitorialità: la reale applicazione. Sentenza Cassazione Civile n. 9764 del 08/04/2019
La Cassazione con la sentenza 9764/2019 si sofferma sul concetto di bigenitorialità nell’ambito dell’affidamento congiunto della prole. Bigenitorialità , intesa, quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412).
Affermando tale concetto, più volte enunciato, la Corte di Cassazione censura la decisione della Corte di Appello di Messina che aveva limitato gli incontri tra padre e figlio ai soli fine settimana (alternati), pregiudicando, quindi, il genitore non collocatario del suo diritto ad una stabile relazione affettiva con il figlio
Tali principi sono confortati anche dalla Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della CEDU, la quale, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più “rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare”.
Con l’ulteriore precisazione che in un quadro di osservanza e rispetto della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all’art. 8 della Convenzione Edu, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l’insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perchè il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU 29/01/2013, Lombardo c/ Italia).