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I riders e il lavoro subordinato

La Corte di Cassazione, quarta sezione  con sentenza  1663 del 24 gennaio 2020 ha stabilito che: “  ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, pur non riconducibili ad un “tertium genus” intermedio tra lavoro autonomo e subordinazione, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, senza necessità di ulteriori indagini, tutte le volte in cui, integrandosi il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, le modalità di coordinamento della prestazione, personale e continuativa, del collaboratore, siano imposte dal committente”

La decisione trae origine dal ricorso presentato da alcuni lavoratori (riders) di Foodora che contestavano l’esistenza di un reale rapporto di subordinazione .

La Corte di Cassazione precisa che  la norma introdotta nell’ordinamento nel 2015 va contestualizzata e quindi non può non essere analizzata anche in rapporto alla normativa del Job Act che auspica l’incremento dell’occupazione, perseguita attraverso la promozione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale volontà è confermata  anche attraverso l’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità e l’abolizione dei contratti a progetto

 Quindi, dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.

In una prospettiva così delimitata non ha senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia, l’ordinamento ha statuito espressamente l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina.

Si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l’approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica, operanti in una “zona grigia” tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea.

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