Che valore hanno nel processo i SMS, Whatsapp, Telegram e Email
La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza del 17 gennaio 2010 n. 1822 ha affermato un principio rilevante nell’ambito probatorio ai sens dell’art. 234 cpp. Infatti la Corte evidenzia come i testi dei messaggi ( Whatsapp, sms) possono essere acquisiti ed utilizzati nell’ambito del processo.
La decisione nasce dalla condanna di Tizio per aver detenuto illecitamente e ceduto a terzi delle sostanze stupefacenti.
La responsabilità di Tizio è emersa da diversi elementi probatori tra cui i messaggi contenuti nei cellulari degli imputati. Tizio condannato anche in secondo grado, ricorre in Cassazione eccependo la nullità degli elementi probatori acquisiti tramite l’analisi della messaggistica presente sui cellulari degli imputati. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e afferma che: “i messaggi WhatsApp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, nè tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l’ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti”. Quindi ammette espressamente che che i messaggi ( whatsapp, Telegram, sms) o email, scaricati su nella memoria di un cellulare possono essere acquisiti e usati nell’ambito del processo. La Corte continua anche a precisare che tale messaggistica può essere acquisita con una qualunque modalità, inclusa la riproduzione fotografica (screenshot).
Bisogna a questo punto evidenziare la differenza tra lo screenshot prodotto dalla parte rispetto a quello prodotto dagli inquirenti.
I secondi sono legittimamente acquisiti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni che certificano la corrispondenza tra la copia prodotta in giudizio rispetto a quella originale.
Se invece è prodotto dalle parti, acquista valore documentale se non è contestato dalla controparte. Contestazione che non può essere generica, ma deve essere precisa e dettagliata( manca indicazione del mittente della data di spedizione, dell’indicazione del destinatario )