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Il socio parzialmente moroso può sottoscrivere l’aumento del capitale di srl?

La Prima Sezione civile con sentenza n. 1185/2020  ha enunciato importanti principi di diritto in merito alla possibilità del socio moroso di sottoscrivere l’aumento di capitale deciso da un s.r.l.

La decisione nasce dalla richiesta del socio Tizio alla società Alfa srl di risarcimento del danno perché non era stato autorizzato all’ispezione  sulla gestione sociale, nonché alla compensazione tra il versamento per aumento di capitale  deliberato dall’assemblea con il  credito da esso vantato per finanziamento da parte dei soci.

La Corte di Cassazione trae spunto da tale situazione per precisare che in caso il socio sia in mora con i versamenti dovuti per sottoscrizione di aumento di capitale sociale non può essere automaticamente escluso essendo titolare di una  partecipazione sociale già anteriore alla delibera di aumento.

La Corte evidenzia che in questo caso la società avrebbe dovuto deliberare una riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che, con riguardo al profilo della unitarietà e non frazionabilità della quota sociale, è vero che la quota di una società a responsabilità limitata è unica per ciascun socio, non potendo essa essere rappresentata da azioni (art. 2468, comma 1, c.c.) e non essendo, a differenza di queste, la mera componente di un “pacchetto” di titoli (art. 2346, comma 1, c.c.); tuttavia, non è vero che la quota non sia divisibile: il contrario può desumersi dall’art. 2466 cc proprio in materia di socio moroso, laddove prevede che la quota del socio moroso possa essere venduta «agli altri soci in proporzione della loro partecipazione»,nonché ai sensi dell’art. 2473, comma 4, c.c., per l’ipotesi del recesso del socio.

 Inoltre la Cassazione  evidenzia che ai sensi dell’art. 2466 c.c.: “Il socio moroso di s.r.l. non è ammesso ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari”, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., sino a che egli resti parte della compagine societaria

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