E’ valida la domanda di accompagnamento se vi sono errori formali?
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 74/2020 ha precisato che l’INPS non può rigettare la domanda di accompagnamento che presenti errori formali .
Nel caso di specie l’Inps aveva rigettato la domanda di un cittadino che nel compilare la richiesta non aveva barrato la casella inerente alle sue condizioni di salute.
La Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost“.
La Cassazione quindi precisa che non vi sono e né vi devono essere formule sacramentali da rispettare . La domanda deve indicare la prestazione richiesta affinché sia rispettata la procedura e l’Inps non può bocciare la richiesta eccependo vizi puramente formali