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Barriere architettoniche e discriminazione indiretta

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n.03691/2020 evidenzia un principio importante sulle barriere architettoniche e sulla discriminazione indiretta che si può generare. La Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore di una consigliera comunale che non poteva accedere alla sala consiliare per le barriere architettoniche esistenti e soprattutto per non aver messo in atto misure tutte le misure necessarie tali  da consentire il libero accesso all’edificio e alle sue sale. La Corte di Cassazione afferma, quindi,: “L’esistenza di ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo dell’eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità,immediatamente precettivaed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazioneo lasituazione di svantaggioin cui si vengano a trovare queste ultime, consentendo loro il ricorso allatutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilitàsia impedita o limitata, e ciò, a prescindere, dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi” . Inoltre, aggiunge la Corte:  “appare del tutto in linea con la necessità di assicurare alla normativa suddetta un’interpretazione conforme a Costituzione, se è vero che l’accessibilità è divenuta una «qualitas» essenziale perfino degli edifici privatidi nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell’affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici”. I Giudici della Corte Costituzionale hanno ancora una volta sottolineato l’importanza di eliminare qualsiasi ostacolo che non permette alle persone disabili di vivere una adeguata e proficua vita di relazioni. Eliminare le barriere architettoniche significa rispondere “all’esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trova base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest’ultima nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica

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