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Cosa succede se….la casa assegnata in sede di separazione è ipotecata

Molto spesso in caso di separazione e divorzio si decide anche l’assegnazione della casa familiare, che rappresenta il provvedimento con il quale il giudice dispone l’utilizzo esclusivo dell’immobile.

Perché ci sia l’assegnazione, uno dei presupposti è la presenza dei figli minori, ai quali non si può pregiudicare la stabilità, la continuità del proprio ambiente domestico.

In caso non ci fossero figli, il coniuge non proprietario non ha alcun diritto sull’immobile.

L’assegnazione dell’immobile può essere disposta a favore del coniuge più debole a titolo di mantenimento?

L’orientamento maggioritario ritiene che non sia assolutamente possibile soddisfare il mantenimento del coniuge più debole mediante l’assegnazione dell’immobile. Il quale si troverà nella condizione di dover liberare l’immobile e comunque avrà il diritto all’assegno di  mantenimento.

Altra situazione da valutare è se i coniugi sono comproprietari dell’immobile e non hanno figli.

In caso di mancato accordo nella divisione del bene potranno iniziare un’ azione giudiziale di divisione.

Il questo caso il perito nominato dal giudice dovrà verificare se l’immobile di facile divisione o meno.

Nel primo caso si arriverà ad una facile soluzione, ogni coniuge avrà una parte dell’immobile.

In caso contrario diverse possono essere le opzioni da valutare:

potrà essere venduta la casa a uno dei coniugi e quindi l’altro a sua soddisfazione avrà la somma di denaro corrispondente alla sua quota, oppure l’immobile potrà essere messo in vendita a favore di un terzo estraneo alla comunione.

Molto spesso si pensa che il diritto di assegnazione della casa familiare sia eterno , ma non è così. Può essere richiesta la revoca di tale diritto cessa quando:

l’assegnatario non viva più nell’immobile;

l’assegnatario contragga nuovo matrimonio

i figli maggiorenni sono autonomi ed economicamente autosufficienti.

Importante è ricordare che il provvedimento di assegnazione della casa familiare può essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. La trascrizione è una forma di pubblicità tesa a rendere tale provvedimento a terzi che  potrebbero vantare diritti.

La trascrizione non è obbligatoria e il provvedimento di assegnazione , anche se non è trascritto, è opponibile per nove anni in caso di figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti.

Caso particolare da valutare è se l’immobile sia ipotecato. Caso che si verifica se il coniuge proprietario non abbia pagato un debito e il creditore abbia  proceduto all’iscrizione ipotecaria sull’immobile oggetto di assegnazione.

In questo caso il coniuge può continuare ad abitare, non viene pregiudicato il suo diritto

Se all’iscrizione  dell’ipoteca  segue  un pignoramento e la casa viene venduta all’asta, a questo punto bisogna verificare la priorità della trascrizione :

se il pignoramento è stata trascritto prima della trascrizione dell’assegnazione il coniuge assegnatario dovrà lasciare la casa;

se il pignoramento è stato trascritto dopo la trascrizione del provvedimento di assegnazione il coniuge assegnatario potrà rimanere nella casa sino alla maggiore età ed indipendenza economica dei figli.

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