Rapporto di agenzia e non contestazione degli estratti conto provvigionali
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza 12544/2019 torna ad affrontare un punto estremamente dibattuto, nell’ambito del rapporto di agenzia che lega l’agente alla casa mandante, e precisamente in merito alla mancata contestazione degli estratti conto provvigionali emessi dalla Preponente
La Suprema Corte ribadisce che: “deve escludersi che l’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell’agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa“.
La situazione trae origine dall’azione di un agente contro la sua Preponente per veder riconosciuto, tra l’altro, le maggiori provvigioni spettanti per alcuni contratti e non liquidate dalla casa mandante
La Corte di Cassazione precisa che non è sufficiente, ai fini dell’esclusione di tale diritto, che vi sia una semplice accettazione tacita e prolungata nel tempo dell’agente di tutti gli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente.
Infatti gli accrediti e gli addebiti rappresentano solo una verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate senza tuttavia impedire la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti
Deve, quindi, essere esclusa una tacita rinuncia ai maggiori compensi provvigionali, posto che, pur potendo la rinuncia ad un diritto essere tacita, in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa
Ne consegue che la mancata formale contestazione, anche se prolungata nel tempo, da parte dell’agente degli estratti conto provvigionali trasmesse periodicamente dal preponente non sia di per sé idonea a costituire comportamento concludente circa l’accettazione di differenti condizioni economiche.
La sentenza ribalta un principio diverso e opposto applicato da diversi tribunali e anche dalla stessa Corte di Cassazione che con sentenza 13379/2009 rigettava la domanda dell’agente a vedersi riconosciuti le provvigioni non corrisposte in forza di un “univoco e concludente dato positivo della sua continua effettiva collaborazione negli anni pregressi, senza contestazioni di sorta” .
A questo punto resta aperta tale situazione e forse la Proponente dovrebbe farsi rilasciare dagli agenti fatture a saldo periodiche al fine di dimostrare che gli stessi hanno accettato gli importi corrisposti e vi è stata , quindi, una manifestazione di assenso /consenso alle provvigioni riscosse.
Gli agenti invece dovrebbero contestare esplicitamente le differenze provvigionali che ritengono dovute