L’ex moglie lavora in nero? Niente assegno
La Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza 5603/ 2020 precisa che la natura e le modalità per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comrna 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi specifici criteri, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U.,11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882). Fatte queste dovute premesse , gli Ermellini precisano che la Corte territoriale non ha, per contro, operato – ai fini di pronunciarsi in ordine alla spettanza, o meno, dell’assegno divorzile ed alla corretta quantificazione dello stesso – un’effettiva valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, mancando qualsiasi accertamento, a fronte dell’indicazione del reddito percepito dal marito, in ordine all’effettivo guadagno che la moglie realizza con l’attività svolta, che comunque – in quanto in concreto accertata – evidenzia una capacità lavorativa e reddituale della medesima. E ciò al fine di stabilire – in applicazione del, sopra enunciato, principio di solidarietà – se tale guadagno sia tale da consentire, o meno, alla donna di mantenere un livello di vita dignitoso.