Il referto medico e il dvd sono prova nel processo
La Cassazione con sentenza penale n. 7015/2020 chiarisce che : “Quanto al referto di pronto soccorso e al dvd, essi ben possono essere entrambi utilizzati ai fini di prova, costituendo il primo, certificazione pubblica che contiene elementi che possono contribuire a delineare se non a confermare i fatti soprattutto allorquando il reato contestato, come nel caso in esame, è anche quello di lesione personale, e il secondo — il dvd – prova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio al pari di qualsiasi altro documento . La cui visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l’esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un’operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio . Va certamente ribadito che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, tale dovendosi ritenere la videoregistrazione precostituita rispetto al procedimento, costituisce mera modalità di percezione di immagini, e non già attività diretta alla formazione della prova, sicchè la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio rimanendo comunque impregiudicata la visione delle immagini — al pari della lettura del documento.
La difesa potrà solo controdedurre in merito al suo contenuto