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Responsabilità del commercialista e vigilanza del contribuente

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5661/2020 precisa che sono legittime le sanzioni applicate al contribuente anche se l’omessa presentazione della dichiarazione è dipesa dall’inadempimento del professionista già denunciato. Non è infatti sufficiente sporgere formale querela, ma occorre dimostrare di aver vigilato sull’operato del commercialista.

La situazione trae origine da diversi accertamenti inviati dall’Agenzia delle Entrate che venivano impugnati per svariati motivi, eccependo inoltre che l’omessa dichiarazione era imputabile al commercialista, verso il quale era stata sporta querela.

L’Agenzia delle Entrate, perdendo il ricorso in secondo grado,  ricorreva in Cassazioneed eccepiva :” che il giudice di appello avrebbe erroneamente valorizzato una denuncia sporta solo nell’anno 2010 e non avrebbe tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la violazione di norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa; il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione” 

 
I Supremi hanno anzitutto precisato che in tema di sanzioni la prova dell’assenza di colpa è a carico del contribuente, il quale risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione se non dimostra di aver vigilato sugli adempimenti del commercialista. 

Pertanto, al fine della non sanzionabilità, non è sufficiente la mera presentazione della denuncia, ma occorre la prova del contribuente di aver tentato di rispettare i propri obblighi tributari, oltre che del comportamento fraudolento del professionista.


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