pi Ripartizione pensione di reversibilità tra ex moglie e coniuge superstite – ASSISTENZA LEGALE TOSCANO-ZIGARELLA
info@studiolegaletoscanozigarella.com
+393519964665

Blog

Approfondimenti tematici

Ripartizione pensione di reversibilità tra ex moglie e coniuge superstite

La Cassazione con ordinanza 5268/2020 precisa che “la pensione di reversibilità di un comune marito defunto va ripartita, tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, in base alla durata del matrimonio, altresì tenendo conto della durata dell’eventuale convivenza more uxorio trascorsa dalle due mogli superstiti con l’uomo titolare della stessa pensione oggetto di reversibilità”  La vicenda trae origine dal ricorso in Cassazione presentato dalla moglie divorziata del de cuius che  eccepiva  che la prova di una convivenza prematrimoniale non  fosse stata data e come tale la ripartizione della pensione di reversibilità dovesse essere riformulata

Gli Ermellini evidenziano che più volte è stato affermato  che “La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, ambedue aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, ma un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”
Continua la Corte di Cassazione affermando che: “La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta tenendo conto della durata del rapporto, e quindi sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è tuttavia esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità: fra tali correttivi è compresa la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell’entità dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualunque indicazione normativa in tal senso”

Translate »