Ripartizione pensione di reversibilità tra ex moglie e coniuge superstite
La Cassazione con
ordinanza 5268/2020 precisa che “la pensione di reversibilità di un comune marito defunto va
ripartita, tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, in base alla
durata del matrimonio, altresì tenendo conto della durata dell’eventuale
convivenza more uxorio trascorsa dalle due mogli superstiti con l’uomo titolare
della stessa pensione oggetto di reversibilità”
La
vicenda trae origine dal ricorso in Cassazione presentato dalla moglie
divorziata del de cuius che eccepiva che la prova di una convivenza prematrimoniale
non fosse stata data e come tale la
ripartizione della pensione di reversibilità dovesse essere riformulata
Gli Ermellini evidenziano che più volte è
stato affermato che “La
ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge
superstite, ambedue aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata,
oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando
ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i
quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla
convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati
derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto
matrimoniale, ma un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge
interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita
prematrimoniale”
Continua la Corte di Cassazione affermando che: “La ripartizione del
trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta
tenendo conto della durata del rapporto, e quindi sulla base del criterio
temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è tuttavia
esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere
equitativo applicati con discrezionalità: fra tali correttivi è compresa la
durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e
dell’entità dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, senza mai
confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si
riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile
un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la
mancanza di qualunque indicazione normativa in tal senso”