Possibile aprire un varco tra un bene di proprietà esclusiva di un condòmino e proprietà del condominìo?
La Cassazione con ordinanza 5060/2020 chiarisce che : ” In tema di uso della cosa comune, è illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini”
La sentenza
trae origine dalla richiesta del condominio al fine di far dichiarare l’illegittimità
dell’apertura di un varco nel muro perimetrale condominiale praticata da una
condomina per mettere in collegamento un vano seminterrato di sua proprietà
compreso nel Condominio, con una corte sempre di sua proprietà ma estranea al Condominio
attore.
Il Tribunale di Grosseto ordinò la riduzione in pristino.
La Corte d’Appello di Firenze precisarono, inoltre, che il collegamento creato
tra i due beni di proprietà mediante l’apertura del varco nel muro perimetrale,
aveva costituito un illegittimo peso a carico del Condominio, non rientrante
tra i limiti di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che “ciascun condomino
è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio,
traendo ogni possibile utilità, sicché il condomino che si serve del muro
perimetrale nel rispetto della sua destinazione, per ricavarne maggiore
vantaggio nel godimento di un’unità immobiliare già strutturalmente e
funzionalmente collegata al bene comune, come presuppone l’art. 1117 c.c., lo
fa nell’esercizio del diritto di condominio e non avvalendosi di una servitù;
se però il muro perimetrale venga sfruttato, aprendo un nuovo passaggio, al
fine di ricavarne utilità per un immobile estraneo all’originario condominio,
non si determina certo un ampliamento per accessione del complesso
condominiale, quanto, appunto, la imposizione di una servitù illegittima sul
bene comune.
Pertanto, il muro perimetrale di un edificio condominiale, che sia oggetto di
proprietà comune, non può essere oggetto della instaurazione di una relazione di
pertinenza con unità immobiliari di proprietà individuale esterne al condominio
per atto proveniente solo dal titolare di dette porzioni.