In caso di omessa tempestiva diagnosi si configura la colpa medica
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4245 del 2020 accoglie il ricorso dei familiari di un ragazzo deceduto, a cui, solo dopo un secondo ricovero, viene diagnosticato il morbo di Crohn e quindi totalmente respinta la prima diagnosi che giustificava il forte deperimento del paziente per ansia e bulimia . La prima diagnosi riportava infatti “grave malnutrizione in paziente con sindrome da malassorbimento verosimilmente secondaria a progresso flogistico intestinale n.d.d. bulimia nervosa. Sindrome ansiosa.”. Solo il secondo ricovero ed un’analisi completa del paziente permettevano di rilevare che lo stesso fosse affetto da morbo di Crohn
I familiari della vittima , quindi, decidono di citare i medici e la struttura sanitaria al fine di fare condannare gli stessi per mancata tempestiva diagnosi che ha determinato la morte del ragazzo. La Corte di cassazione rigettava tale richiesta , ma gli Ermellini decidevano di rinviare alla Corte di Appello di Bologna .
La Cassazione evidenzia in modo chiaro e preciso che la sentenza della Corte di appello presenta profonde contraddizioni.
La Cassazione evidenzia che la Corte d’appello ha escluso la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera osservando che :
– la causa ultima della morte è l’infezione a seguito alla nutrizione parenterale tramite catetere venoso centrale (CVC);
– tale trattamento si sarebbe dovuto comunque attuare, anche se il morbo di Crohn fosse stato tempestivamente diagnosticato;
– non vi sarebbe quindi alcuna evidenza, neppure applicando il criterio del “più probabile che non”, della circostanza che l’omessa diagnosi abbia concorso a determinare la morte del paziente.
In questo ragionamento, precisano gli Ermellini, assume un rilievo decisivo l’invarianza delle condizioni di salute nel tempo trascorso tra il primo e il secondo ricovero.
Per questa ragione, la Corte d’Appello evidenzia che “la condizione di grave compromissione organica in cui si trovava il paziente era analoga sia al momento del primo ricovero che al momento del successivo”.
La Cassazione non è d’accordo perché “l’affermata invarianza delle condizioni dì salute del ventenne al momento dei due ricoveri è contraddetta dalla stessa Corte d’Appello, che altrove rileva: ‘non vi sono invece dati clinici (che, ove presenti, sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica) attestanti quale fosse lo stato della malattia al momento delle dimissioni dall’ospedale bolognese, se cioè l’infiammazione intestinale propria del morbo di Crohn fosse stazionaria o peggiorata’”.
Tale carenza di informazioni sull’effettivo stato di salute del paziente al momento delle prime dimissioni dal Policlinico è, incompatibile con l’asserzione secondo cui la sua situazione non si era aggravata nel tempo intercorso fra l’inizio del primo e del secondo ricovero
“Si tratta , precisano gli Ermellini, di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che dà luogo alla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Per altro verso, l’affermazione secondo cui i dati clinici, in concreto mancanti, sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica’ si pone in contrasto con la decisione di non dar luogo al supplemento di perizia che, per l’appunto, avrebbe potuto – quantomeno in ipotesi – consentire l’acquisizione di quegli elementi informativi il cui potenziale rilievo, ai fini della decisione, è ammesso dalla stessa corte territoriale”