E’ possibile indicare due madri nell’atto di nascita?
La Cassazione con sentenza 7668/2020 chiarisce che : ” Deve essere respinta la domanda di ” rettificazione” dell’atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso”.
La sentenza nasce dalla richiesta di due donne, una delle ricorrenti, entrambe cittadine italiane conviventi, è madre biologica della piccola (che ha partorito) e della quale ha la responsabilità genitoriale e che l’altra dichiara di essere genitrice intenzionale per avere dato il consenso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita cui si è sottoposta la compagna. La Cassazione precisa che la sentenza impugnata dalle ricorrenti ha fatto corretta applicazione del divieto per le coppie formate da persone «di sesso diverso» di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) cui possono accedere solo le «coppie di maggiorenni dis esso diverso, coniugate o conviventi» (art. 5 della legge n. 40 del 2004), rafforzato dalla previsione di sanzioni amministrative a caricodi chi le applica a coppie «composte da soggetti dello stesso sesso» (art. 12, comma 2).
Tale divieto postula che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato – è attualmente vigente all’interno dell’ordinamento italiano e, dunque, applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia, a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa.
Ed infatti, come rilevato dalla Corte costituzionale «vi è […] una differenza essenziale tra l’adozione e la PMA. L’adozione presuppone l’esistenza in vita dell’adottando: essa non serve per dare un figlio a una coppia, ma precipuamente per dare una famiglia al minore che ne è privo. Nel caso dell’adozione, dunque, il minore è già nato ed emerge come specialmente meritevole di tutela […] l’interesse del minore stesso a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate: interesse che – in base al ricordato indirizzo giurisprudenziale – va verificato in concreto. La PMA, di contro, serve a dare un figlio non ancora venuto ad esistenza a una coppia (o a un singolo), realizzandone le aspirazioni genitoriali. Il bambino, quindi, deve ancora nascere: non è, perciò, irragionevole che il legislatore si preoccupi di garantirgli quelle che, secondo la sua valutazione e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni “di partenza”».