Diritti e tutala del lavoratore in caso di contagio da Covid-19
Il contagio da Covid -19 viene equiparato a malattia sul lavoro e quindi al lavoratore spetta l’indennità dell’Inail. Indennità e non risarcimento teso a tutelare il lavoratore in conseguenza dell’evento morboso realizzatosi.
A questo punto il lavoratore potrebbe agire anche sul datore di lavoro per il risarcimento del danno non indennizzato dall’Inail.
Si parla in questo caso di danno differenziale. Danno derivante dalla differenza tra quanto pagato dall’Inail e quanto spetta al lavoratore a titolo di risarcimento, calcolato secondo principi e criteri civilistici.
Ovviamente il lavoratore non potrà ottenere una duplicazione del risarcimento.
La Cassazione con sentenza 1345/2019 ha precisato che : “il danno
differenziale, è costituito dal surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi
oggetto di tutela indennitaria INAIL e in presenza dei presupposti di
esclusione dell’esonero di
responsabilità del datore di lavoro (“permane la responsabilità civile a
carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale
l’infortunio è derivato…”, art. 10, comma 2, D.P.R. n. 1124 del 1965).
Tale danno differenziale, è determinato secondo un computo per poste, vale a
dire che dalle singole componenti patrimoniale e biologico, di danno
civilistico spettante al lavoratore devono essere detratte distintamente le
indennità erogate dall’INAIL per ciascuno dei suddetti pregiudizi.
Quindi una volta stabilito che, in relazione all’evento lesivo, ricorrono le
condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124
del 1965, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, in sede
giudiziale occorrerà procedere, anche di ufficio, alla verifica
dell’applicabilità dell’art. 10 del decreto citato, ossia all’individuazione
dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa
(c.d. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole
della responsabilità civile. Ove poi siano dedotte in fatto dal lavoratore
anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio,
il giudice potrà pervenire alla determinazione dell’eventuale danno
differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico
secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale
detrarre quanto indennizzabile dall’INAIL, in base ai parametri legali, in
relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno
patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà
pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto
all’indennizzo, ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto
all’indennizzo stesso (Cass. n. 9166 del 2017).
In sintesi, secondo tale indirizzo, il
raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato
dall’INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee, occorrendo
dapprima distinguere le due categorie di danno (patrimoniale e non
patrimoniale). Il danno patrimoniale, calcolato secondo i criteri civilistici,
va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità
lavorativa specifica dell’assicurato (volta all’indennizzo del danno
patrimoniale). Dal danno patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri
civilistici, vanno dapprima espunte le voci escluse dalla copertura
assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) e poi, dall’ammontare
complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno
biologico), va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita
costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota della rendita
INAIL destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il
danno biologico stesso.
Non possiamo non considerare che l’art. 10 del D.P.R. 1124 del 1965 è stato rimodulato precisando che: “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato………….non ascende a somma maggiore dell’indennità…è liquidata al lavoratore…“