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Diritti e tutala del lavoratore in caso di contagio da Covid-19

Il contagio da Covid -19 viene equiparato a malattia sul lavoro e quindi  al lavoratore spetta l’indennità dell’Inail. Indennità e non risarcimento teso a tutelare il lavoratore in conseguenza  dell’evento morboso realizzatosi.

A questo punto il lavoratore potrebbe agire anche sul datore di lavoro per il risarcimento del danno non indennizzato dall’Inail.

Si parla in questo caso di danno differenziale. Danno derivante dalla differenza tra quanto pagato dall’Inail e quanto spetta al lavoratore a titolo di risarcimento, calcolato secondo principi e criteri civilistici.

Ovviamente il lavoratore non potrà ottenere una duplicazione del risarcimento.

La Cassazione con sentenza 1345/2019 ha precisato che : “il danno differenziale, è costituito dal surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi oggetto di tutela indennitaria INAIL e in presenza dei presupposti di esclusione dell’esonero  di responsabilità del datore di lavoro (“permane la responsabilità civile a carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato…”, art. 10, comma 2, D.P.R. n. 1124 del 1965). Tale danno differenziale, è determinato secondo un computo per poste, vale a dire che dalle singole componenti patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore devono essere detratte distintamente le indennità erogate dall’INAIL per ciascuno dei suddetti pregiudizi.
Quindi una volta stabilito che, in relazione all’evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, in sede giudiziale occorrerà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell’applicabilità dell’art. 10 del decreto citato, ossia all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile. Ove poi siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, il giudice potrà pervenire alla determinazione dell’eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall’INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all’indennizzo, ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo stesso (Cass. n. 9166 del 2017).
 In sintesi, secondo tale indirizzo, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo erogato dall’INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee, occorrendo dapprima distinguere le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale). Il danno patrimoniale, calcolato secondo i criteri civilistici, va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato (volta all’indennizzo del danno patrimoniale). Dal danno patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno dapprima espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) e poi, dall’ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico), va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso.

Non possiamo non considerare che l’art. 10 del D.P.R. 1124 del 1965 è stato rimodulato precisando che: “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato………….non ascende a somma maggiore dell’indennità…è liquidata al lavoratore…“

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