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Mancata comunicazione dell’assemblea Condominiale

La Corte di Cassazione con sentenza n.10071/2020 ha stabilito che: “la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale costituisce un vizio procedimentale che dà luogo all’annullabilità della delibera condominiale, che può esser fatta valere soltanto dal condomino pretermesso ex art. 1441 e 1324 c.c.”  
Tale decisione trae origine dalla richiesta di alcuni condomini che non erano stati convocati alla delibera per il riparto delle spese di ristrutturazione del lastrico solare.  
Infatti la Corte,  partendo dalla sentenza n. 4806 del 07/03/2005 della Corte di Cassazione, Sez. Unite, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della Delibera Condominiale, conclude inevitabilmente che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo  condomino avente diritto pretermesso.  
L’interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell’assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera in relazione all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.
La delibera assembleare, quindi, è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell’atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.

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