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Adozione maggiorenne , possibilità di riduzione del divario dei 18 anni

La Corte di Cassazione Con sentenza n. 7667/2020 precisa che: In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”.

La causa trae origine dalla richiesta dell’adottante che presenta una differenza d’età con l’adottanda di 17 anni e 4 mesi, la quale adottanda, figlia della convivente, vive con lui dall’età di sei anni, formando un nucleo familiare ormai consolidato e compatto da circa trenta anni (l’adottanda ha 36 anni).

Ora, la norma dell’art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di 18 anni tra adottante ed adottato appare una evidente ingiusta limitazione e compressione dell’istituto dell’adozione di maggiorenni, nell’accezione e configurazione dall’istituto negli ultimi decenni, in cui- come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza- ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all’adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.

In sostanza, l’istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l’adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all’adozione di minori, non è immeritevole di tutela.

In tale mutato contesto sociale, il suddetto limite di 18 anni appare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all’adozione dei maggiorenni, un’indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell’assetto familiare in contrasto con l’art. 8 Cedu, interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positividi rispetto effettivo della vita familiare. Può dunque affermarsi che si sia formato un diritto vivente che legittima un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c., che tenga conto anche della giurisprudenza unionale secondo cui “vita privata e familiare”, di cui all’art. 8 CEDU, è intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona. Infatti, nel caso concreto, i ricorrenti chiedono di concretizzare la lunga convivenza “di fatto” tra adottante a adottanda (quale figlia della convivente dell’adottante) attraverso un riconoscimento formale che suggelli la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. Precludere, invece, l’adozione in esame, ritenendo insuperabile l’ormai vetusta ed anacronistica volontà legislativa della differenza minima di età di ben 18 anni, costituirebbe espressione di un’interpretazione puramente letterale della norma preclusa nella fattispecie, a parere del collegio, da argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo.

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