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Cosa succede se ….il datore di lavoro commina al lavoratore una sanzione disciplinare?

In virtù del rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, per reali e provate esigenze aziendali e per far rispettare gli obblighi contrattuali,  può esercitare un potere disciplinare in caso in cui il lavoratore non rispetti gli obblighi aziendali e/o gli obblighi contrattualmente assunti.

L’applicazione della sanzione disciplinare, in generale, è espressione di un iter procedimentale che deve essere rispettato in ogni sua parte. Il mancato rispetto di una sola fase determina la nullità dello stesso

Il lavoratore, in seguito ad un provvedimento disciplinare,  può impugnarlo sia per ragioni formali che per ragioni sostanziali.

Da un punto formale  il provvedimento può essere impugnato quando il datore di lavoro non abbia rispettato la procedura prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

Da un punto di vista sostanziale il provvedimento può essere impugnato quando il  lavoratore contesti integralmente i fatti a lui imputati e dichiari la sua estraneità agli stessi

Il lavoratore, applicatagli la sanzione disciplinare, può impugnare il provvedimento davanti al Tribunale, sezione lavoro e davanti ai collegi di conciliazione.

Quindi nei venti giorni successivi alla disposizione della sanzione disciplinare , il lavoratore può richiedere la costituzione di un collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro. Tale collegio è composto da un rappresentante di ciascuna parte e da un terzo membro scelto  di comune accordo tra le parti. In caso non vi sia accordo tra le parti per la nomina del terzo componente lo stesso verrà nominato dal Direttore dell’Ufficio del Lavoro.

 Il lodo emesso dal Collegio non è impugnabile  se non nei casi di violazione della legge e di vizio della volontà.

Diverse sono le situazione:

1)Se il datore di lavoro  non  comunica il nome del proprio rappresentante nel Collegio, il provvedimento disciplinare automaticamente decade.
2) In caso il datore di lavoro si rivolga al  Tribunale la sanzione rimane sospesa fino alla definizione del giudizio.
3)  Se  il lavoratore  promuovere l’azione giudiziaria l’applicazione della sanzione non è sospesa.

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