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Il danno da demansionamento deve essere provato

 La Cassazione con ordinanza 6941/2020 chiarisce che : ”  il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. Si tratta di danno che è suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 cod.civ., anche attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, di tal che possono essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. del 03/01/2019 n. 21, 26/02/2009 n. 4652 e di recente Cass. 23/07/2019 n.19923) ma pur sempre, come si è detto, sulla base di un quadro fattuale da cui il giudice possa desumere in via presuntiva la sua esistenza.  Precisa ancora la Cassazione :”Rientra tra gli apprezzamenti di atto, riservati al giudice del merito e perciò incensurabili in sede di legittimità la verifica dell’esistenza di allegazioni sufficienti da parte del lavoratore, che ne è onerato, da cui poi desumere l’esistenza del danno da demansionamento professionale e procedere ad una determinazione della sua entità anche in via equitativa”

L’ordinanza trae origine dalla richiesta di un lavoratore che chiese di essere reintegrato nelle sue mansioni oltre alla condanna della ditta al risarcimento del danno. Il lavoratore lamentava di essere stato lasciato inoperoso dall’agosto del 2003 per circa 56 mesi durante i quali, per circa due mesi, gli erano state attribuite mansioni inferiori rispetto al suo livello di inquadramento che, comunque, lo impegnavano per non più di 3/4 giorni al mese. Il Tribunale di Roma respinse le domande di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e di risarcimento del danno esistenziale mentre accolse la domanda di condanna della convenuta al per protratto demansionamento.

 La Corte dì Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, ha corretto l’errore materiale in cui era incorsa la sentenza di primo grado chiarendo che il demansionamento si era protratto dal 2003 al 2008. Ha poi rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno alla professionalità evidenziando che le allegazioni del ricorrente erano generiche sia con riguardo alla quantità e qualità dell’esperienza lavorativa precedente che con riferimento all’esito finale della dequalificazione anche in relazione alle occasioni di lavoro più favorevoli perse nel periodo in contestazione.

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