E’ possibile demansionare un lavoratore? Forme e modi dopo il Job Act
La possibilità di demansionare un lavoratore parte dall’analisi dell’art. 2103 c.c. come modificato in seguito all’entrata in vigore del D.lgs 81/2015, meglio conosciuto come Job Act.
La riforma che è intervenuta stravolge i principi che avevano sempre regolamentato i rapporti di lavoro .
Le differenze tra i due articoli sono evidenti.
Nel testo previgente il datore di lavoro non poteva modificare in peggio le mansioni del lavoratore, né poteva incidere sulla sua retribuzione. Il previgente art. 2103 c.c. permetteva il mutamento delle mansioni svolte solo se le nuove mansioni attribuite fossero equivalenti a quelle precedenti sia da un punto soggettivo che da un punto oggettivo.
Il nuovo articolo 2013 cc stravolge tali principi, infatti “Il lavoratore (1) deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni .Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi…..”