Non solo adozione, ma anche affido temporaneo per aiutare minori svantaggiati
L’affidamento familiare è regolamentato dalla legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001 e dal D.lgs 154/2013 ed è stato introdotto al fine di tutelare i minori che si trovano, solo temporaneamente, in situazioni svantaggiate tali da non avere un ambiente familiare idoneo alla propria crescita.
Facilmente si può pensare a famiglie che vivono in situazioni economicamente svantaggiate, ma tale istituto non si limita ad una analisi economica della famiglia, che potrebbe essere titolare di aiuti statali, quando alla mancanza di un ambiente familiare sereno, formativo che aiuti il bambino nella sua crescita.
Si parla, quindi, di un affidamento temporaneo, per il perdurare di tale situazione. Al momento in cui verrà ristabilita una situazione “di normalità” il bambino ritornerà alla famiglia di origine.
Può essere affidato il minore sia italiano che straniero e l’affidamento dura un massimo di 24 mesi.
Termine prorogabile dal Tribunale in caso perduri la difficile situazione con la famiglia di origine o la sospensione dell’affidamento possa portare pregiudizio al minore
L’affidamento temporaneo viene disposto:
- dai servizi sociali, quando vi sia il consenso dei genitori o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale, sentito il minore che abbia compiuto anni 12 o che , pur avendo, una età inferiore ha ampia capacità di discernimento. Acquisito il parere dei servizi sociali, il giudice Tutelare, del luogo dove si trova il minore, renderà esecutivo il provvedimento che dispone l’affidamento temporaneo del minore
B) dal tribunale per i minorenni, in caso vi sia il dissenso dei genitori o di uno di essi
Non dobbiamo dimenticare che tale affidamento è temporaneo e che devono essere preservati i rapporti con la famiglia di origine.
Nel provvedimento di affidamento, quindi, devono essere indicate, non solo le motivazioni che portano a tale affidamento, ma vi deve essere una specifica regolamentazione dei termini e dei modi con cui i genitori e gli altri componenti della famiglia di origine possano mantenere i rapporti con il minore.
Un ruolo rilevante è riconosciuto ai servizi sociali a cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l’affidamento. I servizi sociali hanno il compito di relazionare al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni con relazioni semestrali sull’affidamento, sulla presumibile durata e sulle condizioni di difficoltà del nucleo familiare d’origine.
Determinante è la figura dell’affidatario che deve accogliere il minore, mantenerlo, istruirlo, educarlo; esercitare i poteri inerenti alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola, con le autorità; rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili .
L’affidamento temporaneo viene meno quando:
1)quando l’affidamento non sia stato positivo per il minore;
2)quando viene meno la situazione di difficoltà in cui si trova la famiglia di origine;
3)il minore sia dichiarato adottabile e la famiglia affidataria richieda l’adozione;
4)quando il giudice tutelare richieda ulteriori provvedimenti in merito all’affidamento.