Responsabilità medica: il nesso di causalità deve essere dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio
La Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con sentenza n.37767/2019 evidenzia un principio importante nell’analisi della responsabilità medica: “In tema di responsabilità medica, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della patologia consente l’analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio”
La decisione trae origine dalla condanna di un medico per il reato di cui all’art. 589 c.p., in quanto incaricato dal medico del Pronto Soccorso di effettuare la Tac torace-addome sul un paziente valutava erroneamente l’ esame radiografico in quanto ometteva di rilevare la lesione cardiaca ed il versamento ematico, così condizionando in senso negativo l’ulteriore percorso diagnostico e terapeutico, che avrebbe dovuto essere sottoposto ad intervento cardiochirurgico che gli avrebbe assicurato delle possibilità di vita, ancorchè non elevate, invece cagionava la morte del paziente, intervenuta per shock cardiogeno, insorto a seguito di lesione della parete ventricolare destra.
La Cassazione precisa nella sua motivazione che le risultanze dell’istruttoria non evidenziano che l’evento lesivo sarebbe stato evitato i giudici di merito avrebbero dovuto farsi carico di considerare tutte le particolarità del caso concreto, in quanto nella consulenza tecnica del pubblico ministero, le cui risultanze sono state recepite e condivise dai giudici, erano ipotizzate plurime dinamiche consequenziali: la mancanza di un reparto specialistico di cardiochirurgia presso l’ospedale; la possibilità di allertare un centro specializzato a seguito del rilievo dell’emopericardio
(versamento di sangue nel pericardio) dovuto alla ferita; la disponibilità di un’ambulanza e il tempo del tragitto (calcolato dal consulente in un’ora e mezza); la possibilità di organizzare ad horas un’equipe operatoria per intervenire in tempi brevi; le probabilità non elevate di riuscita dell’eventuale intervento.
Lo stesso consulente, in sede di deposizione testimoniale, esprimeva ulteriori perplessità sulla percentuale di riuscita dell’eventuale intervento.
Al riguardo, i giudici di appello non hanno tenuto conto della giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, secondo la quale il giudice – in virtù del principio del libero convincimento e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove – ha indubbiamente la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2018, P., Rv. 273159; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435). Ciò nella fattispecie in esame non è avvenuto.