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Contratti e Coronavirus

La diffusione del Covid -19 e le misure assunte per contenerne la diffusione hanno inciso in modo significativo su tutto il comparto produttivo nazionale .

Cosa succede , a questo punto, sui contratti pendenti e come fronteggiare le problematiche giuridiche conseguenti?

1)Contratti di locazione

Molti conduttori si trovano nell’impossibilità di pagare il fitto del locale commerciale adibito ad attività economica per la sospensione della loro attività. Attività ritenuta non essenziale.

Si ritiene legittima la richiesta di sospensione momentanea del pagamento del canone di locazione o una dilazione del termine entro il quale versare la somma dovuta. Tale interpretazione nascerebbe dalla lettura del Decreto Cura Italia che riconosce ai conduttori che adempiono al pagamento del canone di marzo un credito di imposta pari al 60%.

Credito di imposta che costituisce un beneficio fiscale del contribuente nei confronti dello Stato  che può essere utilizzato per compensare debiti, per diminuire le imposte.

2) Contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni mobili

 Diverse sono le fattispecie che possono determinarsi: il fornitore non può  consegnare la merce o l’acquirente non ha interesse all’acquisto perché la sua attività è stata momentaneamente chiusa, non configurandosi tra le attività essenziali e  necessarie del periodo ola merce sia stata  consegnata ma l’acquirente rifiuti di pagare le somme dovute

Bisogna considerare se il contratto contiene clausole di “forza maggiore”, che quindi analizzano situazioni particolari e ne regolamentano i comportamenti. Queste clausole potrebbero, quindi,  disporre la sospensione dei pagamenti, una regolamentazione diversa delle modalità  e dei termini di pagamento o potrebbero regolamentare anche la risoluzione del contratto di fornitura.

In mancanza di una regolamentazione pattizia bisogna far riferimento agli istituti previsti dalla legge e quindi all’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta  e alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Norme generali che devono essere lette in rapporto con il decreto Cura Italia (18/20).L’art. 91 precisa che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 deve essere sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse  a ritardati o omessi adempimenti.

Quindi sono clausole che affievoliscono  o addirittura limitano, sino ad escludere, la responsabilità del debitore che si trova destinataria delle misure restrittive Covid -19. A questo punto dobbiamo precisare che i vari contratti devono essere valutati di volta in volta. Infatti un’ acquirente, non soggetto a norme restrittive Covid -19 , non può non pagare la prestazione dovuta

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